Art. 3.
(Livello acustico e condizioni di microclima e di illuminazione).

      1. Al fine di garantire adeguate condizioni psico-fisiche dei conducenti di veicoli, ferme restando le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e successive modificazioni, e dell'articolo 3, comma 1, lettera h), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e successive modificazioni, sulla determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore, negli esercizi di cui all'articolo 68-bis del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della salute e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinati i ritmi di programmazione della musica, le indicazioni sul microclima, i livelli e i mutamenti di illuminazione, nonché l'autorità competente a eseguire gli accertamenti, in riferimento alle seguenti materie e nel rispetto dei seguenti princìpi:

          a) diminuzione graduale del livello acustico nell'ora precedente la chiusura del locale;

          b) ritmi temporali e pause nella diffusione della musica;

          c) uso delle luci, comprese quelle speciali e stroboscopiche, prevedendo il divieto di luci a intermittenza nell'ora antecedente la chiusura dei locali;

 

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          d) temperatura massima, distinguendo i periodi secondo le stagioni dell'anno;

          e) ricambi d'aria in base alla cubatura del locale e al numero massimo delle persone ospitabili;

          f) previsione di un tasso massimo di anidride carbonica;

          g) uso di fumogeni, prevedendo che esso in ogni caso non può comportare l'emissione di sostanze tossiche, irritanti o in qualsiasi modo nocive;

          h) direzionalità e potenza dei fasci di luce, con divieto di impiegare luci laser con potenza superiore a 100 watt.

      2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 i gestori provvedono all'adeguamento dei locali.